Lavoratori autonomi dello spettacolo: contributi per la disoccupazione ALAS

Con il Messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022, l’Inps ha fornito indicazioni sulle modalità di applicazione e la misura della contribuzione cd. “ALAS” per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo

A decorrere dal 1° gennaio 2022 i lavoratori autonomi dello spettacolo possono beneficiare di una specifica indennità per la disoccupazione involontaria (cd. “ALAS”), erogata dall’INPS su apposita domanda del lavoratore interessato, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:
– non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
– non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
– aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
– avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Dalla stessa data, per finanziare l’indennità ALAS, i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo, ivi compresi quelli di collaborazione, con lavoratori dello spettacolo destinatari dell’indennità stessa, sono tenuti a versare la contribuzione all’Inps calcolata in misura percentuale sul compenso lordo giornaliero.
Sono tenuti a versare il contributo ALAS anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, i quali però assolvono direttamente i corrispondenti obblighi informativi e contributivi. In particolare, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, utilizzano direttamente le denunce on line Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuano il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24.

Per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si applicano le riduzioni contributive, pertanto il contributo ALAS è dovuto nella misura dell’1,06 per cento dell’imponibile contributivo.
Diversamente, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (identificati dal CSC 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni (identificati dal CSC 1.18.10) non trovano applicazione le riduzioni contributive, pertanto il contributo ALAS è dovuto nella misura piena del 2 per cento dell’imponibile contributivo.

Riguardo agli adempimenti informativi, l’Inps ha reso noto che le procedure di calcolo che supportano la gestione dei flussi Uniemens sono adeguate a partire dal mese di competenza maggio 2022. Pertanto, al fine di ottemperare al versamento della corretta contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza gennaio 2022 – aprile 2022, i soggetti interessati, devono compilare il flusso Uniemens con i seguenti dati:
– all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> va indicato il codice di nuova istituzione “M219”, che assume il significato di “Versamento differenze contributive ALAS”;
– nell’elemento <AltroImponibile> va indicato l’imponibile soggetto a contribuzione;
– nell’elemento <ImportoADebito> va indicata l’importo della differenza di contribuzione minore dovuta in base alle suddette indicazioni.
Il versamento di tale contribuzione deve essere effettuato con le denunce di competenza dei mesi di maggio 2022, di giugno 2022 e di luglio 2022.

Fisco: reddito agricolo derivante da fotovoltaico

Forniti chiarimenti sulla determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica prodotta da una società agricola tramite due impianti situati su terreni agricoli (Agenzia delle entrate – Risposta 01 giugno 2022, n. 319).

Nel caso di specie, la società semplice istante svolge attività agricola su terreni, di proprietà ed in affitto, ed è proprietaria di un impianto fotovoltaico ” a terra”.
La Società avrebbe intenzione di realizzare, in aggiunta al già esistente impianto, un altro impianto fotovoltaico di medesima potenza.
Chiede un parere in merito alla possibilità di considerare come connesso all’attività agricola anche il secondo impianto fotovoltaico, al pari e in aggiunta al primo, già esistente e connesso, potendo così determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento al fatturato di vendita dell’energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti, per la parte eccedente la franchigia di 260.000 kWh ed al netto della tariffa incentivante.

La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti;
b) il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
In presenza di impianti che soddisfino almeno uno dei requisiti sopra e nel rispetto del principio di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella di produzione di energia, sia possibile considerare il reddito derivante da entrambi come connesso.
Per le suesposte considerazioni, l’Agenzia ritiene che l’ Istante potrà determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica beneficiando dell’applicazione al fatturato di vendita dell’energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti del coefficiente di redditività del 25 per cento, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Senza l’iscrizione all’AIRE, il regime speciale “impatriati” è escluso

Non può accedere al regime speciale previsto per i lavoratori impatriati, la cittadina extracomunitaria che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era iscritta all’AIRE, avendo acquisito la cittadinanza italiana nel 2018, dopo essersi trasferita in Italia nel 2017 (Agenzia Entrate – risposta 03 giugno 2022 n. 321).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
L’art. 16, co. 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015 come inserito dall’art. 5, co. 1, lett. c) del decreto Crescita, ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:
– l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure
– l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.
La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.
Successivamente l’art. 1, co. 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha inserito nel detto articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2- bis, al fine di consentire l’applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) anche a coloro che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime impatriati.

La richiamata norma della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che possono fruirne, mediante l’esercizio di un’apposita opzione, le persone fisiche che durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
– hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
– già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:
– al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
– al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena, anche in tal caso, la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.

In entrambi i casi, l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Per effetto della lettura congiunta della disposizione che consente l’esercizio dell’opzione soltanto ai soggetti che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e di quella che preclude tale possibilità a coloro che si sono trasferiti a decorrere dal 30 aprile 2019, l’estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019.

Inoltre, l’art. 1, co. 50, della legge di Bilancio 2021 restringe la platea dei potenziali fruitori dell’opzione. Infatti, benché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che non sono stati iscritti all’AIRE.

Con riferimento al caso di specie, la cittadina extracomunitaria che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era iscritta all’AIRE (avendo acquisito la cittadinanza italiana nel 2018, dopo essersi trasferita in Italia nel 2017), non è in possesso dei requisiti per esercitare l’opzione di cui al citato art. 1, co. 50, della legge n. 178 del 2020.

Tassazione dell’incentivo all’esodo conferito nel fondo previdenza complementare

In caso di trasferimento al fondo di previdenza complementare delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non si applica il principio di neutralità fiscale previsto per il TFR. Tali somme devono essere trasferite al netto dell’imposta. (Agenzia delle Entrate – Risposta 03 giugno 2022, n. 323).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale da riservare alle somme spettanti ai singoli dirigenti a titolo di incentivo all’esodo nel caso di trasferimento delle stesse al Fondo di Previdenza complementare su richiesta del beneficiario.
Nella fattispecie la società ha sottoscritto un accordo sindacale, al fine di avviare un percorso volto alla gestione del personale Dirigente in servizio in un’ottica di esodo incentivato rivolto a coloro che manifestano interesse ad anticipare l’uscita dal servizio rispetto alla maturazione del diritto alla pensione per vecchiaia, in base al quale:
– ai dirigenti che risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro sarà riconosciuto, a titolo di incentivo all’esodo, un importo modulato come riportato nella tabella allegata all’Accordo stesso;
– le mensilità riportate nella tabella saranno calcolate secondo i criteri ex articoli 2118 e 2121 del Codice Civile (Retribuzione Annua Lorda diviso 12 da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR) in considerazione della data effettiva di uscita dall’azienda;
– previa verifica di fattibilità, l’importo a titolo di incentivo all’esodo, nella sua totalità od in parte, potrà essere versato dall’azienda, su richiesta esplicita del dirigente, sulla posizione del dirigente aperta presso il Fondo di Previdenza Complementare per i Dirigenti di Azienda (di seguito “Fondo di previdenza”).

L’Agenzia delle Entrate ha osservato, preliminarmente, che in base alle disposizione del TUIR (art. 17, co. 1, lett. a), Dpr n. 917/1986) sono soggette a tassazione separata le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonché le somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto.
Si tratta di quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro, tra le quali rientrano anche le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, ossia quelle somme, aggiuntive rispetto al TFR, offerte al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro.
Tali somme sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con la medesima aliquota determinata per il TFR.

Riguardo al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando.
Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di previdenza complementare, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
Il trasferimento del TFR al fondo di previdenza complementare, sia maturando che pregresso, non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. L’importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale e assoggettato a tassazione al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica. In altri termini, per espressa previsione normativa (art. 19, co. 4 del TUIR) il trasferimento del TFR alla previdenza complementare avviene in regime di neutralità fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che detto regime di neutralità fiscale è previsto per il TFR, ma non per le altre somme.
Pertanto, all’eventuale trasferimento al fondo di previdenza complementare delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non è applicabile il principio di neutralità fiscale; tali somme possono essere versate al netto dell’IRPEF dovuta in base al regime di tassazione separata.

CIPL Edilizia Industria Avellino: firmato il rinnovo

Siglato lo scorso 16 maggio 2022, tra l’ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA.-CISL, la FILLE.A-CGIL, l’accordo di rinnovo del CIPL di Avellino per i lavoratori delle imprese edili e affini – industria, con efficacia fino al 30 giugno 2024.

Tabella Contributi Cassa Edile

Segue la Tabella Contributi Cassa Edile:

CONTRIBUTI

IMPRESA

OPERAIO

TOTALE

       
CONTRIBUTO GESTIONE 1,88 0,37 2,25
     
APE 2,53   2,53
     
CFS AREA FORMAZIONE 0,85   0,85
     
CFS AREA SICUREZZA 0,15   0,15
     
RLST 0,30   0,30
     
QUOTE PROV. 1,23 1,23 2,46
     
QUOTE NAZ. 0,22 0,22 0,44
     
FONDO SANITARIO 0,60   0,60
     
FONDO PREPENSIONAMENTO 0,20   0,20
     
FONDO INCENT. OCCUPAZIONE 0,10   0,10
  8,06 1,82 9,88

Tabella stipendio impiegati

Segue la tabella stipendio impiegati valevole dal 1° maggio 2022

LIVELLO

CATEGORIA

STIPENDIO

CONTINGENZA

PREMIO PROD.

E.D.R.

7 QUADRI 1.894,71 533,82 367,70 10,33
7 1 Super 1.894,71 533,82 367,70 10,33
6 1 Categoria 1.705,23 529,63 335,63 10,33
5 2 Categoria 1.421,02 523,35 279,79 10,33
4 Ass.Tecnico 1.326,31 521,25 254,76 10,33
3 3 Categoria 1.231,56 519,16 234,80 10,33
2 4 Categoria 1.108,41 516,43 211,84 10,33
1 4 Categoria 1° Impiego 947,36 512,87 181,98 10,33

LIVELLO

CATEGORIA

Ind.Fun.

TOTALE

Ades. Prevedi

7 QUADRI 140,00 2.946,56 20,00
7 1 Super   2.806,56 20,00
6 1 Categoria   2.580,82 18,00
5 2 Categoria   2.234,49 15,00
4 Ass.Tecnico   2.112,65 14,00
3 3 Categoria   1.995,85 13,00
2 4 Categoria   1.847,01 11,70
1 4 Categoria 1° Impiego   1.652,54 10,00

E.E.T.
In base a quanto disposto dall’allegato 15 dell’accordo di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 gli importi in atto dell’E.E.T. sono stati conglobati nel premio di produzione,

INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA: E’ dovuta nella misura di € 5,00 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro.

INDENNITA’ DI TRASPORTO: E’ dovuta nella misura di € 2,72 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro

EVR (Elemento variabile della Retribuzione)
Introdotto con l’Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l’E.E.T. L’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, Le Parti sociali si incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali.

Gli importi giornaliero,da corrispondere solo nel caso di pagamento delle festività di domenica, ed orario, da valere per gli impiegati,si ricavano dividendo rispettivamente per 25 e per 173 l’importo mensile
Per gli impiegati l’adesione al Fondo Prevedi è versato per quattordici mensilità. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero

Tabella retribuzione oraria operai di produzione

Segue la tabella retribuzione oraria operai di produzione valevole dal 1° maggio 2022

CLASSIFICAZIONE

PAGA BASE

IND.TERR. SETTORE

CONTINGENZA

EDR

TOTALE ORARIO

MAGG. 18,50% (*)

Fondo Prevedi

Operaio IV Livello 7,67 1,49 3,01 0,06 12,23 2,2626 0,0959
Operaio Specializzato 7,12 1,38 3,00 0,06 11,56 2,1386 0,0890
Operaio Qualificato 6,41 1,24 2,99 0,06 10,70 1,9795 0,0801
Operaio Comune 5,48 1,07 2,96 0,06 9,57 1,7705 0,0685
Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri (art. 6 lett. B) 4,93 0,96 2,37 0,05 8,31 1,5374 0,0570
Custodi, Guardiani, Portinai conalloggio (art. 6 lett. C) 4,38 0,84 1,97 0,04 7,23 1,3376 0,0570

– Nota (*) –
L’ammontare del 18,50% (gratifica natalizia 10% e ferie 8,50%) deve essere accantonato e versato mensilmente alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge,

INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA: € 5,00 giornalieri, pari a € 0,625 per ogni ora di lavoro ordinario prestata

INDENNITA’ DI TRASPORTO: € 2,72 giornalieri, pari a € 0,34 per ogni ora di lavoro prestato.

E.E.T. In base a quanto disposto dall’allegato 15 dell’accordo di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 gli importi in atto dell’E.E.T. sono stati conglobati nell’indennità territoriale di settore.

EVR (Elemento variabile della Retribuzione)
Introdotto con l’Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l’E.E.T.
L’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore. Le Parti sociali si ‘incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali.

Le indennità di mensa e di trasporto sopraindicate sono escluse dall’incidenza per ferie e gratifica natalizia.

Il contributo “contrattuale” al Fondo Prevedi si calcola dividendo il contributo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare deve essere moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Servizio online Inarconsulenza: contatto diretto con gli esperti per questioni prevideniali

L’Inarcassa ha attivato un nuovo servizio online che consente ad architetti, ingegneri e società un confronto diretto con gli esperti per la risoluzione di questioni previdenziali (Comunicato 01 giugno 2022).

Inarcassa ha attivato un nuovo servizio online denominato “InarConsulenza” che consente agli iscritti (professionisti e società) di confrontarsi in modo diretto con gli esperti, per risolvere situazioni complesse in materia previdenziale, con un’assistenza previdenziale personalizzata, esaustiva e qualificata.

Per utilizzare il nuovo servizio bisogna accedere all’area riservata “Inarcassa On Line” utilizzando le credenziali fornite dall’Ente.
Una volta selezionato il servizio InarConsulenza è sufficiente indicare l’oggetto del consulto e la modalità di contatto più gradita.
È possibile scegliere tra le seguenti modalità di contatto:
– telefono;
– videoconferenza (attualmente disponibile in 56 province, sarà estesa all’intero territorio italiano entro il 2022).
Non appena risolti gli effetti della pandemia, sarà possibile chiedere anche un incontro in presenza presso la sede di Roma, in Via Salaria, 229.

L’agenda degli appuntamenti InarConsulenza è aperta:
– agli associati, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.15 alle ore 17.00;
– alle Società, il martedì e il giovedì, dalle ore 9.15 alle ore 17.00.

Una volta effettuata la richiesta, segue entro due giorni una verifica telefonica da parte degli operatori del Call center sui quesiti indicati e una successiva conferma dell’appuntamento.
Successivamente, la richiesta viene trasmessa ai consulenti Inarcassa, che gestiscono direttamente gli incontri.
I consulenti hanno il compito di analizzare e valutare le prenotazioni pervenute, visionare preventivamente il fascicolo personale e formulare ipotesi di risoluzione delle specifiche esigenze.

INPS: pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino

I pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino che non abbiano completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022, non saranno sospesi.

 

La prima fase della campagna di accertamento dell’esistenza in vita, per gli anni 2022 e 2023, ha riguardato i pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi, tra i quali è compresa anche l’Ucraina. Tale fase è stata avviata da Citibank NA, dal mese di febbraio 2022, con l’invio ai pensionati, residenti nelle suddette aree geografiche, della modulistica necessaria all’attestazione di esistenza in vita. Le attestazioni, debitamente compilate, sottoscritte dal pensionato e avallate, in qualità di “testimone accettabile”, da un rappresentante di un ufficio consolare o da pubblici funzionari legittimati a tale adempimento, dovranno essere restituite alla banca stessa entro il 7 giugno 2022.
Per i casi in cui il processo di accertamento dell’esistenza in vita non è completato entro il detto termine, Citibank NA effettua il pagamento in contanti della sola rata di luglio 2022 attraverso le agenzie di Western Union del Paese di residenza del pensionato. In caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio 2022, il pagamento delle pensioni verrà sospeso a partire dalla rata di agosto 2022.
Ciò premesso, il Ministero del lavoro ha affermato che, in ragione del conflitto bellico, per i residenti in Ucraina risulta difficile effettuare gli specifici adempimenti previsti per accertare l’esistenza in vita, viste anche le difficoltà che incontrano le nostre Rappresentanze diplomatiche o i pubblici funzionari abilitati ad assolvere alla loro funzione di “testimoni accettabili”. Inoltre, anche i Patronati hanno segnalato che la grave situazione in cui si trova l’Ucraina ha determinato evidenti difficoltà operative da parte dei loro uffici locali.
Dunque, è necessario attuare tutte le iniziative volte ad agevolare i pensionati, residenti in Ucraina, interessati dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita iniziata a febbraio 2022, evitando contestualmente situazioni di rischio per la loro incolumità.
L’Inps non sospende i pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino che non abbiano completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022; non si ricorre, quindi, neanche alla localizzazione del pagamento aggiuntivo della rata di luglio 2022 allo sportello delle locali agenzie di Western Union (Messaggio 1 giugno 2022, n. 2302).
 

Scuola Pubblica – Fondo Espero – Ipotesi di accordo sulle modalità di adesione

 

Firmata presso l’Aran, l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso

Il 31 maggio 2022, presso l’Aran e tra le Parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero, si è sottoscritta l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire tutti i lavoratori della scuola e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
L’adesione al “Fondo” avviene:
a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dalle leggi vigenti;
b) mediante silenzio-assenso.

“Per questo secondo caso, l’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede, infatti, che il lavoratore al momento dell’assunzione riceva una dettagliata informativa dalla propria amministrazione, contenente informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, anche mediante rinvio al sito web del Fondo o di siti web istituzionali, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso.

Nei nove mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il meccanismo del silenzio-assenso). Se non fa né l’una né l’altra cosa allo scadere dei nove mesi egli è iscritto. Riceverà, quindi, una seconda comunicazione, stavolta da parte del Fondo Espero, che lo informerà dell’avvenuta iscrizione evidenziando anche che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona.” (Fonte Aran)

La presente ipotesi di accordo avrà efficacia dal momento in cui saranno completate tutte le procedure previste per la contrattazione pubblica sottoscritta dall’Aran.

Incentivi per le imprese creative: semaforo verde

Al via il Fondo del Ministero dello sviluppo economico che incentiva le piccole e medie imprese creative a promuovere investimenti in attività culturali e artistiche, anche relative all’audiovisivo (tv, cinema e contenuti multimediali), al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, al software e ai videogiochi, nonché all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei e all’artigianato artistico (Ministero Sviluppo Economico – comunicato 01 giugno 2022).

Per i nuovi incentivi sono disponibili risorse pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022, per un totale di 40 milioni di euro, e sono promossi dal ministro Giancarlo Giorgetti che punta a valorizzare sul territorio nuova imprenditorialità in settori in cui il Made in Italy eccelle per idee e creatività.
Sono finanziati anche interventi che prevedono la collaborazione delle Piccole e medie imprese creative con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca per l’acquisizione di servizi specialistici.
A partire da giugno sarà possibile avviare le procedure funzionali alla presentazione delle domande per richiedere contributi a fondo perduto, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:

– l’accreditamento delle imprese non residenti nel territorio italiano sarà possibile a partire dalle ore 10 del 13 giugno 2022; per le imprese italiane non è necessario l’accreditamento;

– per l’avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative la compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10 del 20 giugno 2022 mentre l’invio è previsto a partire dalle ore 10 del 5 luglio 2022;

– per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori la compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10 del 6 settembre 2022 mentre l’invio è previsto a partire dalle ore 10 del 22 settembre 2022.

Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Firmato l’accordo di rinnovo per i Laterizi – Industria

Sottoscritta l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Laterizi Industria – Manufatti Cementizi.

L’ipotesi di accordo decorre dall’1 aprile 2022 e scadrà il 30 settembre 2025
Gli aumenti dei minimi tabellari contrattuali definiti dal predetto accordo come TEM (Trattamento economico minimo), sono comprensivi degli aumenti dovuti all’inflazione e delle valutazioni dell’andamento storico specifico dei settori rappresentati (interessati da importanti innovazioni tecnologiche e organizzative), ciò ha consentito alle Parti, di individuare concordemente il montante retributivo di riferimento e il parametro medio di settore che vengono pertanto confermati.
Pertanto i minimi contrattuali sono incrementati a partire dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili:

I minimi contrattuali mensili, relativi a ciascuna Categoria e le relative decorrenze, sono riportati nella seguente tabella allegata.

Parametri

1/7/2022

1.a tranche

1/10/2023

2.a tranche

1/2/2025

3.a tranche

Totale

220 64,71 40,44 56,62 161,76
185 54,41 34,01 47,61 136,03
151 44,41 27,76 38,86 111,03
143 42,06 26,29 36,80 109,34
136 40,00 25,00 35,00 100,00
126 37,06 23,16 32,43 96,34
117 34,41 21,51 30,11 86,03
100 29,41 18,38 25,74 73,53

I nuovi minimi saranno:

Categorie

Minimi attuali

1.a tranche

Minimi dal 1/7/2022

2.a tranche

Minimi dal 1/10/2023

3.a tranche

Minimi dal 1/2/2025

AS 2.095,27 64,71 2.159,98 40,44 2.200,42 56,62 2.257,03
A 1.761,92 54,41 1.816,33 34,01 1.850,34 47,61 1.897,95
B 1.438,12 44,41 1.482,53 27,76 1.510,29 38,86 1.549,15
CS 1360,34 42,06 1.402,40 26,29 1.428,69 36,80 1.465,49
C 1294,23 40,00 1.334,23 25,00 1.359,23 35,00 1.394,23
D 1203,09 37,06 1.240,15 23,16 1.263,31 32,43 1.295,74
E 1115,27 34,41 1.149,68 21,51 1.171,19 30,11 1.201,30
F 954,28 29,41 983,69 18,38 1.002,07 25,74 1.027,81

Nei sei mesi precedenti la scadenza del presente contratto le Parti si incontreranno per valutare l’esito della rilevazione circa la significatività dello scostamento tra l’inflazione prevista e quella reale.

Gli aumenti del TEC (Trattamento economico complessivo) sono pari agli aumenti del TEM, come sopra definito, più i costi contrattuali con particolare riferimento agli art. 55 (previdenza complementare) e 55/Bis (assistenza sanitaria integrativa).

Contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato è una forma di assunzione che prevede una durata predeterminata del rapporto di lavoro. Questa forma di contratto è disciplinata dal c.d. codice dei contratti contenuta nel Jobs Act, D. Lgs 81/2015 che ha espressamente abrogato la precedente normativa.Il DI 87/2018 conosciuto come Decreto Dignità, entrato in vigore il 14 luglio 2018 e la successiva Legge 96/2018 dell’11 agosto di conversione del Decreto-Legge, hanno ulteriormente ritoccato la disciplina andando ad intervenire sulla durata massima, sulle proroghe, sulla causale, sui termini di impugnazione e sulla contribuzione.Durata massima del contratto a termine, stante l’attuale normativa si è stabilito che ai contratti di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Lo stesso può durare fino a 24 mesi, ma solo in presenza di determinate condizioni, ovvero attraverso l’apposizione di una causale giustificatrice. Dopo i 24 mesi si potrà ancora prorogare o rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi, ma solo con un presso le sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro.Contratto a tempo determinato acausale fino a 12 mesi Nulla cambia per i contratti di lavoro a termine di durata inferiore ai 12 mesi, sarà quindi possibile assumere liberamente e senza dover dare giustificazione, se il rapporto avrà una durata fino ad un anno;lo stesso vale per le proroghe entro i primi 12 mesi. Invece già dal primo rinnovo, anche se previsto entro i primi 12 mesi andrà necessariamente indicata la causale.Le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato dopo il primo armo dovranno invece avere una causa per cui vengono stipulati. Lo stesso vale già dal primo rinnovo del contratto a termine. Quindi in linea generale il contratto a termine può avere una durata superiore ai 12 mesi (f fino ad un massimo di 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;b. di sostituzione di altri lavoratori;c.  esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.In aggiunta alle causali sopra indicate, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro – superiore a dodici mesi ma comunque non eccedente ventiquattro mesi – è consentita, conformemente alla Legge 23 luglio 2021 n. 106, nella seguente ipotesi:per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche l’avvio di nuovi impianti e/o nuove linee/sistemi di produzione.In caso di ricorso a tale ulteriore causale, al termine di ciascun anno, l’Azienda ne darà opportuna informativa alla RSU presente in Azienda indicandone i mesi utilizzati in eccedenza rispetto al termine dei 12 mesi di cui alle normative vigenti.

Comporto
Le assenze debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che richiedano il ricorso a terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate ai fini dei termini di cui sopra per ulteriori 6 mesi e pertanto per un periodo complessivo di 20 mesi di calendario raggiunti anche con più periodi di assenza, nell’ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.

Maternità
L’integrazione conto azienda viene erogata fino al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinaria

Fondo sanitario – Altea
La contribuzione sarà pari ad Euro 3,00 mensili a carico dei lavoratori che decidano di aderire e di Euro 7,00 mensili da parte delle aziende in favore degli stessi dipendenti che aderiscano al Fondo