Le novità 2024 del certificato di pensione ObisM

Il documento è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI 1 (INPS, messaggio 9 maggio 2024, n. 1772).

Come ogni anni, l’INPS mette a disposizione, fra i servizi online al cittadino, il certificato di pensione, cosiddetto modello ObisM, fruibile accedendo al “Fascicolo previdenziale del cittadino”, attraverso il sito istituzionale, tramite SPID, CIE, CNS, PIN ed eIDAS.

In particolare, il certificato di pensione 2024 è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI 1, confluita all’INPS con effetto dal 1° luglio 2022.

Perequazione automatica previsionale per l’anno 2024

Il certificato di pensione viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute.

In particolare, per il 2024, l’aumento delle pensioni per l’adeguamento al costo della vita, stabilito in via previsionale, è pari al 5,4%.

Caratteristiche del certificato di pensione 2024

Il certificato di pensione fornisce le seguenti informazioni analitiche:

– importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente);

– eventuali ulteriori 2 mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano);

– importo delle singole trattenute fiscali;

– eventuali detrazioni di imposta applicate.

Novità per il 2024

Il certificato di pensione per l’anno 2024 è stato implementato con le informazioni relative alle seguenti novità:

– incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (articolo 1, comma 310 della Legge n. 197/2022 – Legge di bilancio 2023) riconosciuto, per il 2024, nella misura del 2,7% senza distinzione di età del percipiente, ai titolari di un trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento di importo inferiore o pari al trattamento minimo per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità, come illustrato nella seguente tabella:

INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022)
Trattamento Minimo % incremento Incremento

massimo riconosciuto

Importo massimo riconosciuto
598,61 € 2,7% 16,16 € 614,77 €

– pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 283 della Legge n. 197/2022 – Legge di bilancio 2023), riconosciuta in via sperimentale per l’anno 2023, al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni e perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2023;

– applicazione del nuovo sistema di calcolo per scaglioni e aliquote ai fini IRPEF, di cui al D.Lgs. n. 216/2023.

Categorie escluse

Il certificato di pensione non viene comunque predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, cosiddette “isopensioni” ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.

L’unica eccezione è rappresentata dall’indennizzo commercianti, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.

Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato di pensione contiene le sole informazioni relative alla prestazione previdenziale e/o assistenziale.

Il certificato di pensione dinamico

Il certificato di pensione, dal 2021, è reso in modalità dinamica e aggiornato alla data della richiesta da parte dell’interessato; pertanto, è possibile ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d’anno.

Inoltre, per i certificati emessi negli ultimi 5 anni viene messa a disposizione una versione statica storicizzata, consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa.

 

CCNL Penne Spazzole e Pennelli: nuovi minimi retributivi

CCNL Penne Spazzole e Pennelli: nuovi minimi retributivi

con la retribuzione di maggio, Erogata la seconda tranche di aumenti retributivi 
 Secondo quanto stabilito dal CCNL stipulato il 27 settembre 2023 tra Assospazzole e Pennelli, Assos…

 Disciplina fiscale delle locazioni brevi: l’Agenzia delle entrate chiarisce le novità 2024

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti e istruzioni operative in merito novità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2024 sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi (Agenzia delle entrate, circolare 10 maggio 2024, n. 10/E).

L’articolo 1, comma 63, della Legge di bilancio 2024 ha modificato l’articolo 4 del D.L. n. 50/2017 al fine di:

  • innalzare l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca;

  • delineare le modalità per procedere agli adempimenti, da parte degli intermediari non residenti, in maniera conforme al diritto dell’UE, secondo quanto declinato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le novità su cedolare secca e affitti brevi

L’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%. La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse.

La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.

 

Semplificazione per gli intermediari

Gli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni, all’atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dal regime fiscale che quest’ultimo ha scelto.

Dal canto suo, il locatore dovrà determinare l’imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.

 

Linee guida per non residenti

Nella nuova formulazione del comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. n. 50/2017:

– gli intermediari non residenti Ue ed extra-Ue che hanno una stabile organizzazione in Italia, operano attraverso la stessa;

– i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea che non hanno una stabile organizzazione in Italia possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia;

– i soggetti extra-Ue con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione assolvono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione e, in mancanza di questa, devono invece nominare un rappresentante fiscale.

Certificazione Unica 2024: i canali per ottenerla

L’INPS ricorda gli adempimenti annuali a cui è tenuto in qualità di sostituto d’imposta e illustra le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2024 (INPS, circolare 7 maggio 2024, n. 63).

L’INPS rende note, ai pensionati e alle altre persone che hanno percepito prestazioni nel corso dell’anno 2023, le modalità per ricevere la Certificazione Unica 2024, dopo aver descritto le attività svolte annualmente in qualità di sostituto d’imposta, riguardanti, ad esempio, l’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno.

 

Dal 14 marzo, la documentazione è disponibile attraverso i canali consueti. Coloro che sono in possesso di credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare la Certificazione Unica dal sito istituzionale accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso i seguenti percorsi di navigazione:

 

  •  “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio” > “Certificazione Unica 2024 (Cittadino)”;

  •  “MyINPS”> “I tuoi servizi e strumenti”> “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica”. In tale sezione è possibile altresì consultare e stampare le Certificazioni Uniche prodotte e rilasciate a partire dall’anno d’imposta 2018 (CU/2019).

 

In alternativa, è possibile chiedere il rilascio cartaceo della CU 2024, recandosi presso le strutture dell’Istituto e rivolgendosi, dove il servizio è presente, alla “Prima accoglienza”, senza prenotazione. Negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede.

 

È possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

 

La Certificazione Unica 2024 può essere ottenuta anche presso i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo.

 

È possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare, sono attivati anche canali per la spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero, in favore dell’utenza fragile e per il rilascio al soggetto non titolare.

 

L’INPS rammenta anche che, dal 15 marzo 2024, è consentito alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica, rettifica che può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente. 

Dimissioni protette: fino a quando si possono revocare?

Forniti chiarimenti sull’efficacia dell’atto prima e dopo l’emanazione della convalida da parte dell’Ispettorato territorialmente competente (INL, nota 8 maggio 2024, n. 862).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto in materia di revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida (articolo 55, comma 4, D.Lgs. n.151/2001). Infatti, nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato. 

In realtà, l’INL si era già occupato del tema  fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura da seguire per aggiornare la piattaforma informatizzata in seguito alla istanza di revoca delle dimissioni con le note n. 5296/2019, n. 5534/2019 e n. 4113/2020, ma questa volta l’Ispettorato si esprime proprio sulle tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca, in considerazione che il D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica.

L’efficacia delle dimissioni protette

Innanzitutto, l’INL sottolinea che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la  cui efficacia – nella fattispecie di cui all’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001 – è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente. Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida, ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto. 

In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (note n. 5296/2019 e 5534/2019). 

 Nel caso, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

 

Fondo Fast: modalità di contribuzione per l’annualità 2024/2025

Il pagamento dei contributi potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24

Il Fondo Fast, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (alberghi, affittacamere, bed-and-breakfast, campeggi, residence, altre strutture ricettive, porti turistici, etc.), con la circolare n. 1/2024 ha comunicato che in vista dell’inizio della prossima annualità contributiva (1° luglio 2024-30 giugno 2025) il sistema informatico del Fondo FAST, a partire da aprile 2024, calcola i contributi dovuti per l’intera annualità per le aziende che sceglieranno ancora la modalità di versamento con MAV. 
In applicazione del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, la contribuzione dovuta al Fondo, è pari a 12,00 euro mensili per ciascun lavoratore (10,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore), per un importo complessivo annuo di 144,00 euro. I contributi devono essere versati dall’azienda anche per la quota a carico del lavoratore, che dovrà essere trattenuta in busta paga mensilmente. 
Le aziende, per verificare e aggiornare le anagrafiche azienda e dipendenti, possono accedere all’area riservata del sito, attraverso l’indicazione dell’“Username”, la propria matricola INPS (quella che viene utilizzata per i versamenti con F24). In caso di primo accesso alla piattaforma, l’azienda potrà ottenere la nuova password utilizzando la funzione “Recupera Password”. Il mancato aggiornamento delle anagrafiche dipendenti ed eventuali anomalie che dovessero derivare dall’incrocio dei flussi contributivi e anagrafici, potrebbero impedire una corretta rendicontazione e determinare una sospensione, una tardiva o una mancata attivazione delle coperture necessarie per l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori interessati. 
Il Fondo ricorda che l’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’INPS, ha istituito la causale contributo “FAST”, per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo. La nuova modalità di versamento, attiva da marzo 2019, del contributo mensile posticipato è una possibilità che si aggiunge a quella del MAV (pagamento annuale anticipato), che rimane attiva per le aziende che vorranno continuare a utilizzarla. 
Pertanto, il pagamento dei contributi per l’annualità 2024/2025 potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24. Le aziende che preferiscono continuare a versare in maniera annuale anticipata con MAV, dovranno espressamente richiederne l’emissione all’interno della propria area riservata del sito di FAST e provvedere al pagamento entro il 31 maggio 2024. Le aziende che intendono iniziare a versare in maniera mensile posticipata con F24, e che risultano in regola con la contribuzione, potranno farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2024, con pagamento da effettuarsi entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.
In conclusione il Fondo evidenzia che il modello F24 può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione. Eventuali somme relative ai periodi pregressi (debiti contributivi, somme aggiuntive, interessi di mora, etc.) dovranno continuare ad essere versate mediante MAV. 

CCNL Progettazione Restauro: sottoscritto il rinnovo

Tra le novità, previsti nuovi incrementi retributivi 

Il 3 aprile 2024, le Parti sociali Conflavoro PMI e Fesica-Confsal e Confsal hanno siglato il rinnovo del CCNL Progettazione Restauro che interessa i dipendenti operanti nel:
– settore installazione di impianti in edifici pubblici, privati, artigianali, commerciali ed industriali; 
– settore posa in opera di serramenti interni ed esterni, lavori di falegnameria e montaggio e installazioni di 
arredi ed affini.
Con l’accordo, sono state modificate le maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto, prevedendosi:
– il 15% per il lavoro notturno (prestato tra le 22.00 e le 6.00);
– il 20% per il lavoro straordinario diurno feriale;
– il 30% sia per il lavoro straordinario festivo che straordinario notturno;
– il 50% per il lavoro straordinario festivo notturno.

Inoltre, sono stati introdotti i nuovi minimi retributivi:

Livelli Minimi al 01/04/2024 Minimi al 01/04/2025 Minimi al 01/04/2026
Primo livello – Quadri* 1.902,20 1.930,75 1.960,00
Secondo livello**  1.826,00 1.853,40 1.881,20
Terzo livello 1.660,55 1.685,45 1.710,75
Quarto livello 1.578,35 1.602,50 1.626,10
Quinto livello 1.511,85 1.534,50 1.557,50
Sesto livello 1.427,10 1.448,50 1.470,25
Settimo livello 1.360,10 1.380,50 1.401,20

Si tenga conto che, a questi importi, si deve aggiungere una indennità di funzione pare a 60,00 euro, per i Quadri ed il Primo livello, e di 40,00 euro per il Secondo livello.

Specializzazione intelligente: stabiliti dal MIMIT termini e modalità di presentazione delle domande

Il MIMIT, con il decreto direttoriale del 7 maggio 2024, ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di Specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2023.

La misura, attivata nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, accompagnati da contributi diretti alla spesa a sostegno delle attività.

L’intervento sostiene progetti di ricerca e sviluppo coerenti con le aree tematiche della SNSI, con particolare riguardo allo sviluppo delle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali:

  • materiali avanzati e nanotecnologia;

  • fotonica e micro/nano elettronica;

  • sistemi avanzati di produzione;

  • tecnologie delle scienze della vita;

  • intelligenza artificiale;

  • connessione e sicurezza digitale.

Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. I progetti ammissibili inoltre devono:

– essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
– prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 20 milioni di euro;
– avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;
– essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

 

Pertanto, dal 10 luglio 2024 le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione per tali progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

 

Le agevolazioni vengono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale. A tal fine, in sede di domanda le imprese proponenti sottopongono la relativa manifestazione d’interesse per l’accesso alla procedura.

Le domande accedono alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione nel limite delle risorse disponibili, definite tenendo in considerazione il fabbisogno potenziale derivante dalla concessione delle agevolazioni per i progetti in corso di istruttoria.

L’attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata è svolta dal Soggetto gestore e completata nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione delle domande. A conclusione delle attività istruttorie, il Soggetto gestore trasmette al Ministero gli esiti istruttori complessivi di ammissibilità del progetto. In caso di esito positivo delle valutazioni istruttorie, il Ministero ne dà immediata comunicazione per i successivi adempimenti relativi alla fase negoziale al soggetto proponente, trasmettendone copia anche al Soggetto gestore e alla banca finanziatrice.

Il Soggetto gestore effettua la valutazione dei progetti sulla base delle seguenti specifiche:

  • qualità del progetto;

  • impatto del progetto.

Completate le predette verifiche, il Soggetto gestore provvede alla trasmissione della proposta di ammissione alle agevolazioni, completa delle indicazioni relative all’avvenuta delibera di finanziamento bancario, oltre che al Ministero, alla banca finanziatrice e a CDP, al fine dell’assunzione da parte di quest’ultima della delibera di finanziamento agevolato.

Il decreto di concessione viene emanato dal Ministero e trasmesso entro 10 giorni dalla registrazione al soggetto beneficiario e, per conoscenza, al Soggetto gestore, a CDP e alla banca finanziatrice per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il contratto di finanziamento può prevedere che il finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 30%, attraverso l’acquisizione di idonee garanzie. Le richieste di erogazione per stato di avanzamento devono essere, poi, presentate al Soggetto gestore unitamente alla documentazione richiesta, in via esclusivamente
telematica.

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

– dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell’efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

– dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell’impresa proponente in possesso di una laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico.

 

I soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del soggetto capofila nel caso dei progetti realizzati congiuntamente, sono tenuti a:

  1. avviare il progetto agevolato entro e non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale e trasmettere al Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data di avvio, ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 giorni dal decreto di concessione, una dichiarazione sulla medesima data di avvio attestante la data stessa;

  2. sottoporre al Ministero le eventuali variazioni;

  3. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;

  4. presentare la prima richiesta di erogazione per stato d’avanzamento entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni;

  5. trasmettere la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto, pena la revoca delle agevolazioni.

CCNL Bancari – Credito Cooperativo: proseguono le trattative

Definiti gli argomenti principali del rinnovo: minimi in linea con gli altri contratti del credito, riduzione dell’orario settimanale, bilateralità e maggiore stabilità dell’occupazione 

Il 7 maggio sono proseguiti gli incontri sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Credito Cooperativo tra Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali del settore First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito e Uilca. 
Le Parti hanno, pertanto, definito gli argomenti principali del rinnovo:
parte economica: i minimi dovrebbero essere in linea con le tabelle retributive del CCNL Bancari recentemente rinnovato; necessità di quantificare la voce arretrati definendo un’ulteriore destinazione di risorse a Cassa Mutua e al Fondo Pensione;
– riduzione dell’orario settimanale di lavoro;
– maggiore importanza alla partecipazione alla vita aziendale ed alla bilateralità per rafforzare i principi di inclusione e universalità;
– incentivazione alla stabilità dell’occupazione.
Le prossime date sono: 24 e 30 maggio e 6,25,28 giugno ed eventualmente il 4 e 5 luglio.
I sindacati si ritengono soddisfatti nell’aver definito il percorso che permetterà un reale confronto, costruttivo e trasparente nell’interesse comune.

Datori di lavoro e lavoratori domestici: estratto contributivo on line

L’INPS ha rilasciato un nuovo servizio on line che permette la consultazione dell’estratto contributivo ai lavoratori e ai datori di lavoro domestici (INPS, messaggio 9 maggio 2024, n. 1773).

Nell’ambito del lavoro domestico, i datori di lavoro e i lavoratori possono ora effettuare i controlli in merito alla contribuzione accreditata visualizzando l’estratto contributivo attraverso un nuovo servizio on line che offre informazioni maggiormente dettagliate rispetto alle precedenti versioni.

 

L’INPS rende noto che è disponibile sul proprio sito istituzionale il nuovo “Estratto Conto”, raggiungibile nell’ambito del servizio “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)” > accedendo tramite SPID di secondo livello, CIE 3.0, CNS, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID, ed eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

 

Il servizio permette la consultazione dell’estratto conto sia in modalità “Datore” che “Lavoratore”: infatti, il sistema è in grado di riconoscere il ruolo del soggetto autenticato attraverso la lettura degli archivi dell’Istituito, mostrando automaticamente la pagina dedicata in relazione al codice fiscale del richiedente.

 

Se il cittadino ha ricoperto nel tempo entrambi i ruoli, gli verrà chiesto di scegliere quale tipologia di estratto conto vuole visualizzare.

 

Per quanto riguarda il datore di lavoro, spuntando la casella “seleziona” è possibile visualizzare e scaricare in formato PDF, per ciascun rapporto di lavoro, le attestazioni non certificative dei pagamenti, suddivise per anno contributivo o per anno di pagamento. Attraverso la lente d’ingrandimento sono visualizzabili, invece, in maniera dettagliata i dati dei versamenti effettuati.

 

È, inoltre, possibile scaricare l’attestazione del pagamento del singolo trimestre in formato PDF. 

 

Se l’accesso è effettuato dal un lavoratore, attraverso la funzione “Dettaglio settimane”, egli potrà, ad esempio, verificare le settimane coperte da contribuzione.

 

La visualizzare dei dati di dettaglio dei contributi versati dal datore (o dai datori) di lavoro per singolo periodo, nonché il controllo della propria posizione previdenziale saranno invece possibili attraverso la lente d’ingrandimento.